Art. 33.
 
            Scaglionamento degli aumenti delle indennita'
   1. L'aumento delle indennita' di rischio e di reperibilita' di cui
alle lettere f) e g) del precedente art. 32 e' corrisposto in ragione
del  65%  a  decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge; il restante 35% dal 1 gennaio 1988.