Art. 33. Scaglionamento degli aumenti delle indennita' 1. L'aumento delle indennita' di rischio e di reperibilita' di cui alle lettere f) e g) del precedente art. 32 e' corrisposto in ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; il restante 35% dal 1 gennaio 1988.