Art. 34. Destinazione acconto di cui all'art. 35 della legge regionale n. 22/1984 1. L'acconto di cui all'ultimo dell'art. 35 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22 costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianita' e si intende aggiuntivo al beneficio economico complessivo.