Art. 34.
 
               Destinazione acconto di cui all'art. 35
                   della legge regionale n. 22/1984
   1.  L'acconto di cui all'ultimo dell'art. 35 della legge regionale
24 aprile 1984,  n.  22  costituisce  incremento  della  retribuzione
individuale  di  anzianita'  e  si  intende  aggiuntivo  al beneficio
economico complessivo.