Art. 35.
 
                         Clausola di garanzia
   1.  Qualora  non  venga adottata entro il 30 giugno 1989 una nuova
normativa in  materia  di  salario  di  anzianita',  la  retribuzione
individuale  di  anzianita'  relativa al personale destinatario della
presente legge, verra' incrementata, con decorrenza  dal  1  gennaio
1989,  degli  importi  di  cui  all'art.  35, primo comma della legge
regionale 24 aprile 1984, n. 22.
   2.  Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i
predetti importi competono in ventiquattresimi in ragione del  numero
dei  mesi  trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre
1988.
   3.  Nel  caso  di transito da una qualifica funzionale inferiore a
quella superiore, l'importo predetto  compete  in  ragione  dei  mesi
trascorsi  nella  qualifica  funzionale di provenienza e in quella di
nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.