Art. 35. Clausola di garanzia 1. Qualora non venga adottata entro il 30 giugno 1989 una nuova normativa in materia di salario di anzianita', la retribuzione individuale di anzianita' relativa al personale destinatario della presente legge, verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 35, primo comma della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22. 2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ventiquattresimi in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica funzionale di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.