Art. 36. Passaggi di qualifica 1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguenti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo iquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di transito. 2. Il presente articolo sostituisce l'art. 85 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.