Art. 36.
 
                        Passaggi di qualifica
   1.  Nei  passaggi  a  qualifica  di  livello superiore conseguenti
successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del  livello  di
nuovo iquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianita'
in godimento alla data di transito.
   2.   Il  presente  articolo  sostituisce  l'art.  85  della  legge
regionale 6 settembre 1973, n. 54.