Art. 37. Principi generale 1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali dell'amministrazione regionale. 2. A queste scelte ed agli strumenti per attuarle la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilita' svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate negli articoli 4- ter e 9-quater della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.