Art. 37.
                          Principi generale
   1.  I  dirigenti  espletano le proprie funzioni secondo i principi
generali che regolano i compiti  della  dirigenza  nell'ambito  delle
pubbliche  amministrazioni  al fine di garantire la piena concordanza
dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli  organi
istituzionali dell'amministrazione regionale.
   2.  A  queste  scelte  ed agli strumenti per attuarle la dirigenza
concorre con carattere di autonomia e  responsabilita'  svolgendo  le
funzioni  proprie  delle  declaratorie  di  qualifica  indicate negli
articoli 4- ter e 9-quater della legge regionale 6 settembre 1973, n.
54.