Art. 38. Mobilita' dei dirigenti 1. La giunta regionale, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello Statuto, con proprio provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio puo' trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto.