Art. 38.
 
                       Mobilita' dei dirigenti
   1.  La  giunta regionale, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma
dello  Statuto,  con  proprio  provvedimento  motivato  da   esigenze
organizzative  e  di  servizio  puo' trasferire il dirigente ad altra
struttura o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti  alla
qualifica   dirigenziale   acquisita,   nel   rispetto   del  profilo
professionale posseduto.