Art. 39.
 
                    Responsabilita' dei dirigenti
   1.  I  dirigenti,  sulla  base  delle  declaratorie richiamate nel
precedente  art.  37  sono  responsabili  del  perseguimento  e   del
raggiungimento  degli  obiettivi, in termini di qualita', quantita' e
tempestivita'.
   2.  L'attivita' dei dirigenti e' soggetta a valutazione annuale da
parte del  dirigente  di  qualifica  piu'  elevata,  ove  esista,  in
conformita' a criteri oggettivamente predeterminati.
   3.   I  competenti  organi  istituzionali  provvedono  ad  analoga
valutazione dei dirigenti di massimo livello.
   4.  Sulla  valutazione  espressa  e'  assicurato, in ogni caso, il
diritto di controdeduzione documentale e/o  orale  del  dirigente,  a
giustificazione del risultato della sua attivita'.
   5.  In  presenza  di  valutazione  negativa,  risultante  da  atto
formale, il dirigente puo' essere rimosso  dalla  responsabilita'  di
struttura,     sollevato     da     incarichi    di    rappresentanza
dell'amministrazione in  commissioni  e  collegi  connessi  alla  sua
qualifica,  escluso  dalla  corresponsione del premio incentivante la
produttivita'.
   6.  Il  quanto  comma  del  presente articolo sostituisce il terzo
comma dell'art. 9-octies della legge regionale 6 settembre  1973,  n.
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