Art. 39. Responsabilita' dei dirigenti 1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nel precedente art. 37 sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualita', quantita' e tempestivita'. 2. L'attivita' dei dirigenti e' soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica piu' elevata, ove esista, in conformita' a criteri oggettivamente predeterminati. 3. I competenti organi istituzionali provvedono ad analoga valutazione dei dirigenti di massimo livello. 4. Sulla valutazione espressa e' assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attivita'. 5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente puo' essere rimosso dalla responsabilita' di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttivita'. 6. Il quanto comma del presente articolo sostituisce il terzo comma dell'art. 9-octies della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.