Art. 4.
 
                Rapporto di lavoro a tempo determinato
   1.  La  giunta  regionale  puo'  procedere  ad  assunzioni a tempo
determinato di personale da utilizzare per l'espletamento di mansioni
comprese  nell'ambito  di  profili professionali propri di qualifiche
funzionali fino alla sesta.
   2.   Le   assunzioni   possono   essere  effettuate  per  esigenze
indilazionabili e di carattere eccezionale, determinate nella  durata
e specificatamente motivate; tali esigenze possono manifestarsi anche
con riferimento:
     a)  ad  assenze  dal  servizio  di  personale  di ruolo dovute a
malattie non inferiori a novanta giorni;
     b)  a  temporanea  vacanza di posti di organico per la copertura
dei quali e' stato indetto il relativo concorso pubblico.
   3.  Per le mansioni comprese nell'ambito dei profili professionali
fino alla quarta qualifica funzionale le assunzioni  sono  effettuate
mediante  ricorso  alle  graduatorie  degli  uffici  di  collocamento
territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro,  previa
verifica,   prima   dell'assunzione,  dell'idoneita'  ai  compiti  da
svolgere.
   4.  Per  i  profili  professionali  della quinta e sesta qualifica
funzionale  le  assunzioni  sono  effettuate   utilizzando   apposite
graduatorie  degli  aspiranti  predisposte  dalla  giunta  regionale,
previo avviso pubblico  da  pubblicarsi  annualmente  nel  Bollettino
ufficiale  e  distinte  per  provincia e per mansione. A tal fine gli
aspiranti  devono  presentare   apposita   domanda   indirizzata   al
presidente della giunta regionale a mezzo di lettera raccomandata; le
domande  di  assunzione  devono   essere   trasmesse,   a   pena   di
inammissibilita',  nell'arco  temporale  compreso  fra  i giorni 1-31
ottobre di ogni anno. Le graduatorie sono predisposte,  per  ciascuna
provincia  e  ciascuna  mansione,  sulla base di selezione per titoli
eventualmente integrati da prove; le graduatorie hanno validita'  per
le  assunzioni  da effettuare nell'anno solare successivo a quello di
presentazione delle domande.
   5. Le assunzioni sono effettuate con le seguenti modalita':
     a)  il  personale  non  puo'  essere  tenuto  in servizio per un
periodo di tempo superiore  a  novanta  giorni  nell'anno  solare,  a
compimento del quale il rapporto e' risolto di diritto;
     b) il personale che ha prestato servizio durante l'anno non puo'
essere riassunto nel corso dello stesso anno solare;
     c)  al  personale  compete  il  trattamento  economico  iniziale
spettante  al  personale   di   ruolo   di   corrispondente   profilo
professionale,  nonche'  l'indennita'  integrativa speciale, il rateo
della 13a mensilita', l'aggiunta di famiglia se dovuta e,  alla  fine
del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.
   6. Qualora esistano graduatorie di idonei in pubblici concorsi per
la copertura dei posti del ruolo unico regionale, le assunzioni  sono
effettuate attingendo prioritariamente da dette graduatorie.
   7.  Il  personale  che  abbia dato prova di scarso rendimento o di
comportamento non  conforme  ai  doveri  d'ufficio  non  puo'  essere
riassunto  nell'anno  successivo; il relativo provvedimento, adottato
dalla giunta regionale, e' formalmente comunicato  all'interessato  e
alle organizzazioni sindacali del personale regionale.
   8.  Il  presente  articolo  sostituisce l'art. 21- bis della legge
regionale 6 settembre 1973, n. 54.