Art. 4. Rapporto di lavoro a tempo determinato 1. La giunta regionale puo' procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale da utilizzare per l'espletamento di mansioni comprese nell'ambito di profili professionali propri di qualifiche funzionali fino alla sesta. 2. Le assunzioni possono essere effettuate per esigenze indilazionabili e di carattere eccezionale, determinate nella durata e specificatamente motivate; tali esigenze possono manifestarsi anche con riferimento: a) ad assenze dal servizio di personale di ruolo dovute a malattie non inferiori a novanta giorni; b) a temporanea vacanza di posti di organico per la copertura dei quali e' stato indetto il relativo concorso pubblico. 3. Per le mansioni comprese nell'ambito dei profili professionali fino alla quarta qualifica funzionale le assunzioni sono effettuate mediante ricorso alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro, previa verifica, prima dell'assunzione, dell'idoneita' ai compiti da svolgere. 4. Per i profili professionali della quinta e sesta qualifica funzionale le assunzioni sono effettuate utilizzando apposite graduatorie degli aspiranti predisposte dalla giunta regionale, previo avviso pubblico da pubblicarsi annualmente nel Bollettino ufficiale e distinte per provincia e per mansione. A tal fine gli aspiranti devono presentare apposita domanda indirizzata al presidente della giunta regionale a mezzo di lettera raccomandata; le domande di assunzione devono essere trasmesse, a pena di inammissibilita', nell'arco temporale compreso fra i giorni 1-31 ottobre di ogni anno. Le graduatorie sono predisposte, per ciascuna provincia e ciascuna mansione, sulla base di selezione per titoli eventualmente integrati da prove; le graduatorie hanno validita' per le assunzioni da effettuare nell'anno solare successivo a quello di presentazione delle domande. 5. Le assunzioni sono effettuate con le seguenti modalita': a) il personale non puo' essere tenuto in servizio per un periodo di tempo superiore a novanta giorni nell'anno solare, a compimento del quale il rapporto e' risolto di diritto; b) il personale che ha prestato servizio durante l'anno non puo' essere riassunto nel corso dello stesso anno solare; c) al personale compete il trattamento economico iniziale spettante al personale di ruolo di corrispondente profilo professionale, nonche' l'indennita' integrativa speciale, il rateo della 13a mensilita', l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi. 6. Qualora esistano graduatorie di idonei in pubblici concorsi per la copertura dei posti del ruolo unico regionale, le assunzioni sono effettuate attingendo prioritariamente da dette graduatorie. 7. Il personale che abbia dato prova di scarso rendimento o di comportamento non conforme ai doveri d'ufficio non puo' essere riassunto nell'anno successivo; il relativo provvedimento, adottato dalla giunta regionale, e' formalmente comunicato all'interessato e alle organizzazioni sindacali del personale regionale. 8. Il presente articolo sostituisce l'art. 21- bis della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.