Art. 40.
 
                 Accesso alle qualifiche dirigenziali
   1.   L'accesso  alla  prima  qualifica  dirigenziale  avviene  per
concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto  ai  candidati  in
possesso  del  prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio
adeguatamente documentata di cinque anni  cumulabili  nella  pubblica
amministrazione,  enti  di  diritto  pubblico,  aziende  pubbliche  e
private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per  contenuto,  alle
funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto
messo a concorso, ovvero  di  cinque  anni  di  comprovato  esercizio
professionale  correlato  al  titolo di studio richiesto con relativa
iscrizione all'albo ove necessaria.
   2. Il 25% dei posti messi a concorso e' riservato ai dipendenti di
ruolo in possesso della qualifica  immediatamente  inferiore  nonche'
dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.
   3.  Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico,
ai  profili  professionali  della  seconda  qualifica   dirigenziale,
occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza
di servizio di cinque anni in posizione  dirigenziale  corrispondente
alla  prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti
di diritto pubblico o aziende pubbliche e private.
   4.  Il 40% dei posti a concorso e' riservato ai dirigenti di prima
qualifica di ruolo in possesso dei medesimi  requisiti  richiesti  ai
candidati esterni.
   5.  L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla
seconda qualifica  dirigenziale  avviene  nei  limiti  dei  posti  da
conferire maggiorati di un terzo.
   6.  Il  20%,  arrotondando  la  frazione  all'unita'  nel caso non
risulti almeno un posto dei posti previsti nelle dotazioni  organiche
delle qualifiche dirigenziali puo' essere coperto mediante assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a
cinque  anni,  fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per
l'accesso dall'esterno.
   7.  Le  modaita'  di  assunzione  a  contratto  sono  definite dal
consiglio regionale su proposta della giunta, prevedendo comunque che
il  trattamento  economico  degli interessati non puo' in nessun caso
essere inferiore a quello tabellare della  qualifica  di  riferimento
ne'  superiore  a  quello massimo in godimento del personale di ruolo
della stessa qualifica.
   8.  Ai  dirigenti  assunti con contratti a termine si applicano le
norme che disciplinano l'attivita' di servizio del personale di ruolo
prescindendo, per l'accesso, dal requisito dell'eta'.
   9.  Le  riserve  di  cui  ai precedenti secondo e quarto comma non
operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale.
   9-bis.  I  concorsi  pubblici  ed  i  corsi-concorsi  pubblici per
l'accesso alle pubbliche dirigenziali sono indetti, su proposta della
giunta,  con  deliberazione  del consiglio regionale. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14,  15,
16 e 17 della presente legge.
   10.  Per  effetto  della  disciplina  introdotta  con  il presente
articolo sono abrogate le seguenti  norme  della  legge  regionale  6
settembre 1973, n. 54:
    art.  11  relativamente  agli  alinea  della  I  e  II  qualifica
funzionale dirigenziale;
    secondo e terzo comma dell'art. 12;
    terzo comma dell'art. 17-bis.