Art. 40. Accesso alle qualifiche dirigenziali 1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria. 2. Il 25% dei posti messi a concorso e' riservato ai dipendenti di ruolo in possesso della qualifica immediatamente inferiore nonche' dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni. 3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private. 4. Il 40% dei posti a concorso e' riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni. 5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo. 6. Il 20%, arrotondando la frazione all'unita' nel caso non risulti almeno un posto dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali puo' essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. 7. Le modaita' di assunzione a contratto sono definite dal consiglio regionale su proposta della giunta, prevedendo comunque che il trattamento economico degli interessati non puo' in nessun caso essere inferiore a quello tabellare della qualifica di riferimento ne' superiore a quello massimo in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica. 8. Ai dirigenti assunti con contratti a termine si applicano le norme che disciplinano l'attivita' di servizio del personale di ruolo prescindendo, per l'accesso, dal requisito dell'eta'. 9. Le riserve di cui ai precedenti secondo e quarto comma non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale. 9-bis. I concorsi pubblici ed i corsi-concorsi pubblici per l'accesso alle pubbliche dirigenziali sono indetti, su proposta della giunta, con deliberazione del consiglio regionale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della presente legge. 10. Per effetto della disciplina introdotta con il presente articolo sono abrogate le seguenti norme della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54: art. 11 relativamente agli alinea della I e II qualifica funzionale dirigenziale; secondo e terzo comma dell'art. 12; terzo comma dell'art. 17-bis.