Art. 41.
 
              Contingente della I qualifica dirigenziale
   1.  I posti della I qualifica dirigenziale non possono superare di
tre  volte  quelli  previsti  per  l'organico  della   II   qualifica
dirigenziale.
   2.  Qualora  il  numero  dei  dirigenti di I qualifica in servizio
superi l'aliquota prevista dal precedente  comma  verranno  istituiti
corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento.