Art. 41. Contingente della I qualifica dirigenziale 1. I posti della I qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della II qualifica dirigenziale. 2. Qualora il numero dei dirigenti di I qualifica in servizio superi l'aliquota prevista dal precedente comma verranno istituiti corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento.