Art. 43.
 
                         Primo inquadramento
   1.  Il  personale  docente  di  cui al precedente art. 42, che per
effetto di meccanismi contrattuali, si trovi collocato in  qualifiche
funzionali  superiore  alla  settima,  puo' essere assegnato anche in
soprannumero,   riassorbibile,   ad   altro   profilo   professionale
corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in
godimento.
   2.  L'amministrazione  regionale,  in  base  alle proprie esigenze
organizzative,  puo'  continuare  ad  utilizzare  temporaneamente   e
comunque  per  non oltre un quinquennio, il dipendente in incarico di
docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualita' e  senza
oneri  aggiuntivi, il reclutamento del personale docente. In tal caso
si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti.
   3.  Il  personale  docente,  che  si trovi collocato in qualifiche
inferiori  alla  sesta,  viene  inquadrato  nella   sesta   qualifica
funzionale.
   4.  Per  il  personale  che  opera  all'interno  degli istituti di
riabilitazione e pena l'orario di cattedra e' fissato in quindici ore
di docenza settimanale piu' tre ore di supplenza.