Art. 43. Primo inquadramento 1. Il personale docente di cui al precedente art. 42, che per effetto di meccanismi contrattuali, si trovi collocato in qualifiche funzionali superiore alla settima, puo' essere assegnato anche in soprannumero, riassorbibile, ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento. 2. L'amministrazione regionale, in base alle proprie esigenze organizzative, puo' continuare ad utilizzare temporaneamente e comunque per non oltre un quinquennio, il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualita' e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti. 3. Il personale docente, che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla sesta, viene inquadrato nella sesta qualifica funzionale. 4. Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena l'orario di cattedra e' fissato in quindici ore di docenza settimanale piu' tre ore di supplenza.