Art. 44.
             Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica
   1.  Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo
in via permanente  allo  svolgimento  delle  mansioni  attribuitegli,
l'amministrazione  non  puo'  procedere  alla  di  lui  dispensa  dal
servizio per motivi di salute  prima  di  aver  esperito  ogni  utile
tentativo,  compatibilmente  con  le strutture organizzative dei vari
settori  e  con  le  disponibilita'  organiche,  per  recuperarlo  al
servizio  attivo,  in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle
proprie del profilo rivestito,  appartenenti  alla  stessa  qualifica
funzionale od a qualifica funzionale inferiore.
   2.  Dal  momento  del  nuovo  inquadramento il dipendente segue la
dinamica retributiva della nuova qualifica  funzionale  senza  nessun
riassorbimento del trattamento in godimento.
   3.  Il  presente  articolo sostituisce il primo comma dell'art. 26
della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.