Art. 44. Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non puo' procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilita' organiche, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore. 2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento. 3. Il presente articolo sostituisce il primo comma dell'art. 26 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.