Art. 45.
 
                            Compensi ISTAT
   1.  E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT o di altri
enti o organismi pubblici autorizzati per legge o  per  provvedimento
amministrativo  per  il  tramite  della amministrazione regionale, di
specifici compensi  al  personale  per  le  prestazioni  connesse  ad
indagini  periodiche  ed  attivita'  di settore rese in orario non di
ufficio, in deroga ai limiti di cui al precedente art. 16.