Art. 48.
 
               Documentazione dello stato di infermita'
   1.  Il  dipendente  che  per  malattia  non  sia  in condizione di
prestare  servizio  deve   darne   tempestiva   comunicazione   anche
telefonica   nella  stessa  giornata  alla  amministrazione.  Qualora
l'assenza  per  malattia  si  protragga  per  oltre  due  giorni,  il
dipendente  deve  trasmettere  il  certificato  medico entro il terzo
giorno di assenza.
   2.   Il  presente  articolo  sostituisce  l'art.  46  della  legge
regionale 6 settembre 1973, n. 54.