Art. 48. Documentazione dello stato di infermita' 1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella stessa giornata alla amministrazione. Qualora l'assenza per malattia si protragga per oltre due giorni, il dipendente deve trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza. 2. Il presente articolo sostituisce l'art. 46 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.