Art. 49.
 
                         Trattamento a regime
   1.  Al  personale  iscritto  a  forme  esclusive,  sostitutive  od
esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria  che  cessa  dal
servizio  per  raggiunti  limiti  di  eta'  o di servizio, ovvero per
decesso o per inabilita' permanente assoluta, i nuovi stipendi  hanno
effetto  sul  trattamento  di  pensione  negli importi effettivamente
corrisposti alla data di cessazione dal servizio e  nelle  misure  in
vigore  alla  data  del  1  gennaio  1987  e  1  gennaio  1988, con
decorrenza dalle date medesime.