Art. 5.
 
                         Norme per l'accesso
   1.  Per  le qualifiche funzionali fino all'ottava, il reclutamento
del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:
     a) concorso pubblico;
     b)  ricorso  al  collocamento  secondo le modalita' indicate nei
commi successivi;
     c) corso-concorso pubblico.
   2.  Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o
pratico  attinenti  alla  professionalita'  del  relativo  profilo  e
valutazione  dei  titoli  culturali,  professionali  e  di  servizio,
prevedendo ove possibile,  il  ricorso  a  procedure  semplificate  e
automatizzate  ed  in  attuazione  di  quanto  previsto  dall'art. 5,
secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio
1986, n. 13.
   3.  Il concorso pubblico e' indetto con deliberazione della giunta
regionale, che indica  il  numero  dei  posti  messi  a  concorso,  i
documenti  prescritti, i termini di presentazione della domanda e dei
documenti previsti dall'art. 17 della  legge  regionale  6  settembre
1973, n. 54, il programma degli esami, le abilitazioni necessarie nel
caso di prestazioni professionali, nonche'  ogni  altra  prescrizione
ritenuta opportuna.
   4.  Il  ricorso  alle  liste  del collocamento ordinario, mediante
ricorso   alle   graduatorie    degli    uffici    di    collocamento
territorialmente  competenti  in  relazione alla sede di lavoro, puo'
aver luogo per reclutamento del personale  dalla  prima  alla  quarta
qualifica  mediante  prove  selettive  (test  attitudinale  e/o prova
pratica), ed e' disposto dalla giunta regionale  nel  rispetto  della
normativa  vigente  per quanto attiene ai requisiti di ammissibilita'
al pubblico impiego.
   5.  Alle  prove  selettive  di  cui  al  precedente  comma, le cui
modalita' sono determinate in via  generale  dalla  giunta  regionale
previa  contrattazione  decentrata, e' ammesso il personale del ruolo
unico regionale avente diritto alla  riserva  per  la  copertura  dei
posti di cui ai successivi nono e decimo comma.
   6.  Il  corso-concorso pubblico e' indetto con deliberazione della
giunta regionale  e  consiste  in  una  selezione  di  candidati  per
l'ammissione  ad  un corso con posti predeterminati, finalizzato alla
formazione specifica dei candidati stessi.  I  candidati  ammessi  al
corso  devono  essere  in  numero  superiore almeno del 20% dei posti
messi a concorso. Al termine del corso un'apposita commissione di cui
dovra'  far  parte  almeno  un  docente  del  corso, procede ad esami
scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per  il
conferimento  dei  posti. I criteri e le modalita' di svolgimento del
corso-concorso sono predeterminati dalla giunta regionale, in sede di
contrattazione   decentrata.   Nella   deliberazione  che  indice  il
corso-concorso puo' essere prevista l'erogazione  di  un  assegno  di
studio  a  favore  dei  candidati  ammessi  a frequentare il corso di
formazione che non siano gia' dipendenti  regionali.  L'ammontare  di
detto  assegno  non  puo'  essere  superiore  al  70% del trattamento
economico della qualifica funzionale  dei  posti  messi  a  concorso.
Detto  assegno  di  studio e' soggetto alle ritenute di legge e grava
sul  capitolo  del  bilancio  regionale  relativo  alle   spese   per
l'organizzazione e svolgimento dei concorsi.
   7.  Ferme  restando  le  riserve  di  legge,  si considerano posti
disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di  concorso,  sia
quelli  che  risulteranno  tali  per effetto di collocamento a riposo
previsti nei dodici mesi successivi. Questi ultimi sono conferiti  al
verificarsi   delle   singole   vacanze  qualora  il  concorso  venga
effettuato prima.
   8.  I  posti messi a concorso devono essere coperti entro sei mesi
dalla data del relativo bando.
   9.  In  relazione  ai  programmi  annuali di occupazione di cui al
precedente art. 2, i bandi di concorso devono prevedere  una  riserva
per  il  personale  in  servizio  di  ruolo  pari  al  35%  dei posti
disponibili messi a concorso. Tale percentuale puo' giungere fino  al
40%   recuperando  le  quote  eventualmente  non  utilizzate  per  la
mobilita' di cui al successivo ottavo comma dell'art. 6.
   10.  Alla  riserva  dei  posti puo' accedere il personale di ruolo
appartenente alla qualifica funzionale  immediatamente  inferiore  al
posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per
l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e  con  una  anzianita'  di
servizio  di due anni. Per i posti a concorso fino alla VII qualifica
funzionale compresa e' ammessa la  partecipazione  con  diritto  alla
riserva  del  personale  appartenente  alla  qualifica immediatamente
inferiore, con una anzianita' di almeno tre anni  nella  stessa  area
funzionale  o  di cinque anni in aree funzionali diverse, in possesso
del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto  per
il  posto  messo  a  concorso. A tali fini la correlazione delle aree
funzionali con i profili professionali e'  determinata  dalla  giunta
regionale previa contrattazione decentrata.
   11. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle
qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli  altri
casi  la riserva opera attraverso compensazione fra i diversi profili
professionali della stessa qualifica funzionale.
   12.  La  graduatoria  del concorso e' unica. Il personale interno,
esauriti i posti riservati, puo'  ricoprire  i  posti  non  ricoperti
dagli esterni.
   13.  I  posti  riservati  al  personale  interno,  ove  non  siano
integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.
   14.  Le  graduatorie  dei  concorsi  restano aperte per tre anni e
possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di  riserva
dei  posti,  per  gli  ulteriori posti di pari qualifica funzionale e
profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e  disponibili
successivamente  all'indizione  del  concorso stesso, ad eccezione di
quelli istituiti  o  trasformati  successivamente  all'indizione  del
concorso stesso.
   15.  La  commissione  giudicatrice  del  concorso  e' composta dal
presidente della giunta regionale, o  da  un  suo  delegato,  che  la
presiede,  e  da  quattro  membri,  di  cui tre esperti nelle materie
oggetto del concorso eletti dal consiglio regionale con voto limitato
a  due,  e  uno  in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. La
commissione e' nominata  dalla  giunta  regionale.  I  rappresentanti
sindacali   sono   designati   congiuntamente   dalle  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  in  campo   nazionale.   In
mancanza  delle  anzidette  designazioni,  che devono pervenire entro
quindici  giorni  dalla  data  della  notifica,   si   provvede   con
deliberazione   motivata  della  giunta  regionale.  Le  funzioni  di
segretario sono espletate da un dipendente regionale designato  dalla
giunta. Il consiglio provvede altresi' ad eleggere, con voto limitato
ad  uno,  due  supplenti  i  quali  partecipano  alle  sedute   della
commissione senza diritto di voto; tale diritto viene esercitato, per
indicazione del presidente della commissione,  solo  nell'ipotesi  di
assenza o impedimento di uno o due degli effettivi, che vengono cosi'
sostituiti, nella seduta, dai supplenti.
   16.  Le  disposizioni  contenute nei precedenti comma nel presente
articolo entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1988.  Da  tale
data sono abrogati gli articoli 12, primo, quarto e quinto comma, 14,
15, 16, 17- bis, primo e secondo comma e 20, secondo  e  terzo  comma
della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.
   17. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra la Regione
e gli enti di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  marzo  1986, n. 68 al dipendente viene riconosciuto il
salario individuale di anzianita' conseguito nell'ente di provenienza
e viene considerato ai fini della attribuzione della successiva quota
del  salario  individuale  di  anzianita',  il  rateo  in  corso   di
maturazione nell'ente di provenienza.