Art. 5. Norme per l'accesso 1. Per le qualifiche funzionali fino all'ottava, il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante: a) concorso pubblico; b) ricorso al collocamento secondo le modalita' indicate nei commi successivi; c) corso-concorso pubblico. 2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalita' del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, prevedendo ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. 3. Il concorso pubblico e' indetto con deliberazione della giunta regionale, che indica il numero dei posti messi a concorso, i documenti prescritti, i termini di presentazione della domanda e dei documenti previsti dall'art. 17 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, il programma degli esami, le abilitazioni necessarie nel caso di prestazioni professionali, nonche' ogni altra prescrizione ritenuta opportuna. 4. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, mediante ricorso alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro, puo' aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica), ed e' disposto dalla giunta regionale nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilita' al pubblico impiego. 5. Alle prove selettive di cui al precedente comma, le cui modalita' sono determinate in via generale dalla giunta regionale previa contrattazione decentrata, e' ammesso il personale del ruolo unico regionale avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui ai successivi nono e decimo comma. 6. Il corso-concorso pubblico e' indetto con deliberazione della giunta regionale e consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso devono essere in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso un'apposita commissione di cui dovra' far parte almeno un docente del corso, procede ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalita' di svolgimento del corso-concorso sono predeterminati dalla giunta regionale, in sede di contrattazione decentrata. Nella deliberazione che indice il corso-concorso puo' essere prevista l'erogazione di un assegno di studio a favore dei candidati ammessi a frequentare il corso di formazione che non siano gia' dipendenti regionali. L'ammontare di detto assegno non puo' essere superiore al 70% del trattamento economico della qualifica funzionale dei posti messi a concorso. Detto assegno di studio e' soggetto alle ritenute di legge e grava sul capitolo del bilancio regionale relativo alle spese per l'organizzazione e svolgimento dei concorsi. 7. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamento a riposo previsti nei dodici mesi successivi. Questi ultimi sono conferiti al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga effettuato prima. 8. I posti messi a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando. 9. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui al precedente art. 2, i bandi di concorso devono prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale puo' giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilita' di cui al successivo ottavo comma dell'art. 6. 10. Alla riserva dei posti puo' accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianita' di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla VII qualifica funzionale compresa e' ammessa la partecipazione con diritto alla riserva del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, con una anzianita' di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso. A tali fini la correlazione delle aree funzionali con i profili professionali e' determinata dalla giunta regionale previa contrattazione decentrata. 11. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazione fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale. 12. La graduatoria del concorso e' unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, puo' ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni. 13. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni. 14. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso. 15. La commissione giudicatrice del concorso e' composta dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede, e da quattro membri, di cui tre esperti nelle materie oggetto del concorso eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due, e uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. La commissione e' nominata dalla giunta regionale. I rappresentanti sindacali sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che devono pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, si provvede con deliberazione motivata della giunta regionale. Le funzioni di segretario sono espletate da un dipendente regionale designato dalla giunta. Il consiglio provvede altresi' ad eleggere, con voto limitato ad uno, due supplenti i quali partecipano alle sedute della commissione senza diritto di voto; tale diritto viene esercitato, per indicazione del presidente della commissione, solo nell'ipotesi di assenza o impedimento di uno o due degli effettivi, che vengono cosi' sostituiti, nella seduta, dai supplenti. 16. Le disposizioni contenute nei precedenti comma nel presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1988. Da tale data sono abrogati gli articoli 12, primo, quarto e quinto comma, 14, 15, 16, 17- bis, primo e secondo comma e 20, secondo e terzo comma della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54. 17. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra la Regione e gli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianita' conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato ai fini della attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianita', il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.