Art. 50. Patrocinio legale 1. L'amministrazione regionale, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti di un dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi per dolo o per colpa grave, l'amministrazione ripete dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio. 3. Il presente articolo sostituisce l'art. 54- bis della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.