Art. 50.
 
                          Patrocinio legale
   1.  L'amministrazione regionale, anche a tutela dei propri diritti
ed interessi, ove si  verifichi  l'apertura  di  un  procedimento  di
responsabilita'  civile  o  penale nei confronti di un dipendente per
fatti o atti direttamente connessi all'espletamento  del  servizio  o
all'adempimento  dei  compiti  d'ufficio,  assume a proprio carico, a
condizione che non sussista conflitto di  interessi,  ogni  onere  di
difesa  sin  dall'apertura  del  procedimento,  facendo  assistere il
dipendente da un legale di comune gradimento.
   2.  In  caso  di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi
per dolo o per colpa grave, l'amministrazione ripete  dal  dipendente
tutti  gli  oneri  sostenuti  per  la  sua  difesa  in  ogni grado di
giudizio.
   3.  Il  presente  articolo  sostituisce l'art. 54- bis della legge
regionale 6 settembre 1973, n. 54.