Art. 51.
 
                              M e n s a
   1.   Il   servizio   mensa   e'  gratuito  per  il  personale  che
contestualmente e' tenuto ad assicurare la vigilanza  e  l'assistenza
ai  minori  e  minorati  ed  il  tempo relativo e' valido a tutti gli
effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.
   2.  Analoga  disciplina trova applicazione anche nei confronti del
personale per il diritto allo studio universitario che sia  tenuto  a
consumare  i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla
erogazione dei servizi di mensa.