Art. 51. M e n s a 1. Il servizio mensa e' gratuito per il personale che contestualmente e' tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori e minorati ed il tempo relativo e' valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio. 2. Analoga disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa.