Art. 52.
 
                        Professionisti legali
   1.  Fermi  restando  gli  inquadramenti  nei profili professionali
previsti dalla  normativa  vigente,  ai  professinisti  legali  della
regione  Toscana  al conseguimento rispettivamente della qualifica di
avvocato e avvocato cassazionista e' riconosciuto  un  compenso  pari
all'1% dello stipendio tabellare base indicato nel precedente art. 31
da aggiungere al maturato economico di anzianita.
   2.  Al  predetto  personale spettano altresi' i compensi di natura
professionale previsti dal regio decreto 27 novembre  1933,  n.  1578
recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.