Art. 52. Professionisti legali 1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente, ai professinisti legali della regione Toscana al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista e' riconosciuto un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nel precedente art. 31 da aggiungere al maturato economico di anzianita. 2. Al predetto personale spettano altresi' i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.