Art. 53.
 
      Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore
   1.  In  caso  di  vacanza  del posto di responsabile delle massime
strutture organizzative dell'amministrazione regionale,  qualora  non
sia  possibile  attribuire  le  funzioni  ad altro dipendente di pari
qualifica   funzionale,   le   funzioni   stesse    possono    essere
transitoriamente  assegnate con deliberazione della giunta regionale,
nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello Statuto, a  dipendente
della  qualifica immediatamente inferiore, che deve essere prescelto,
di  norma,  nell'ambito  del  personale  appartenente   alla   stessa
struttura organizzativa.
   2.  In  caso  di  vacanza del posto di cui al comma precedente, le
funzioni possono essere affidate a condizione che  siano  avviate  le
procedure   per   la   relativa   copertura   del   posto,   e   fino
all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore
a tre mesi e non superiore ad un anno.
   3.  L'incarico  di  assolvere le funzioni di un posto di qualifica
superiore non da' diritto al conferimento del posto  stesso.  Qualora
l'incarico,  formalmente  conferito, abbia durata superiore ai trenta
giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un  compenso
computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle
due qualifiche.