Art. 54.
 
                     Arricchimento professionale
   1.   In   via  sperimentale,  ai  fini  della  specializzazione  e
riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione
alla  introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un
uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualita' dei servizi e
l'efficacia   dei   risultati,  l'amministrazione  regionale,  previa
contrattazione  decentrata,  puo'  organizzare  direttamente,  ovvero
avvalendosi  di organismi anche privati, appositi corsi articolati in
almeno 80 ore complessive.
   2.  Tali  corsi  si  concludono con esame selettivo finale ed agli
stessi  puo'  partecipare   il   personale   dipendente   interessato
operativamente  alla  innovazione, compreso tra la terza e la settima
qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione
organica.
   3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere
ad obiettivo  programmato  raggiunto,  di  cui  al  sesto  comma  del
precedente art. 8, viene previsto, accanto agli altri, un particolare
parametro    aggiuntivo    a    riconoscimento    e     remunerazione
dell'arricchimento  professionale  dimostrato,  in particolare, nella
efficace  utilizzazione  di  sistemi  e  strumenti   tecnologicamente
avanzati.