Art. 54. Arricchimento professionale 1. In via sperimentale, ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualita' dei servizi e l'efficacia dei risultati, l'amministrazione regionale, previa contrattazione decentrata, puo' organizzare direttamente, ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive. 2. Tali corsi si concludono con esame selettivo finale ed agli stessi puo' partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica. 3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al sesto comma del precedente art. 8, viene previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato, in particolare, nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.