Art. 55.
 
                             Norma finale
   Viene confermata la validita' dell'art. 20 dell'accordo 1983-85. A
tal fine il termine del 31 dicembre 1984,  indicato  al  primo  comma
del'art. 36 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22, e' prorogato
al 30 giugno 1988. Resta confermato che i requisiti di partecipazione
previsti  dal  medesimo art. 36 devono essere posseduti alla data del
31 dicembre 1984.