Art. 55. Norma finale Viene confermata la validita' dell'art. 20 dell'accordo 1983-85. A tal fine il termine del 31 dicembre 1984, indicato al primo comma del'art. 36 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22, e' prorogato al 30 giugno 1988. Resta confermato che i requisiti di partecipazione previsti dal medesimo art. 36 devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1984.