Art. 56. Dotazione organica 1. La dotazione organica complessiva del personale del ruolo unico regionale e' stabilita come segue: Qualifiche funzionali Dotazioni (n. posti) --- -- II qualifica dirigenziale . . . . . . . . 139 I qualifica dirigenziale. . . . . . . . . 356 VIII qualifica. . . . . . . . . . . . . . 940 VII qualifica . . . . . . . . . . . . . . 1127 VI qualifica. . . . . . . . . . . . . . . 1445 V qualifica . . . . . . . . . . . . . . . 272 IV qualifica. . . . . . . . . . . . . . . 880 III qualifica . . . . . . . . . . . . . . 222 II qualifica. . . . . . . . . . . . . . . 9 I qualifica . . . . . . . . . . . . . . . -- ------ Totale. . . 5.390 2. I primi 210 posti della dotazione organica del personale del ruolo unico regionale dell'VIII qualifica funzionale che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si renderanno vacanti per cessazione dal servizio a qualsiasi titolo di dipendenti inquadrati in tale qualifica sono automaticamente riconvertiti, nel rapporto di 1 a 2 e con effetto dal momento in cui le singole vacanze si verificano, in posti della VII qualifica funzionale (n. 70) e in posti della VI qualifica funzionale (n. 140). 3. La riconversione di ciascuno dei posti di cui al precedente comma, con le modalita' ivi indicate, e' dichiarata dalla giunta regionale con la deliberazione di presa d'atto di cessazione dal servizio del dipendente inquadrato nell'VIII qualifica funzionale. 4. In relazione alle esigenze di funzionalita' della Regione, per l'attuazione dei compiti istituzionali e delle finalita' e obiettivi del programma regionale di sviluppo, il consiglio regionale, con deliberazione adottata su proposta della giunta, nel rispetto degli artt. 9 e 62, secondo comma, dello Statuto, sentite le organizzazioni sindacali del personale regionale determina, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale del ruolo unico regionale: a) la dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche, del consiglio regionale; b) la dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche, del centro direzionale; c) la dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche, degli uffici del comitato regionale di controllo; d) la dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche, degli uffici del genio civile; e) la dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche, di ciascuno degli enti regionali; f) il contingente numerico complessivo, ripartito per qualifiche, del personale da assegnare agli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate. 5. L'ufficio di presidenza del consiglio determina la dotazione organica dei singoli dipartimenti e uffici del consiglio regionale, ripartita per qualifiche e profili professionali, nell'ambito della dotazione organica di cui alla lettera a) del comma precedente. 6. La giunta regionale, con proprie deliberazioni, determina: la dotazione organica dei singoli dipartimenti e uffici del centro direzionale, ripartita per qualifiche e profili professionali, nell'ambito della dotazione organica di cui alla lettera b) del secondo comma; la dotazione organica dei singoli uffici del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, ripartita per qualifiche e per profili professionali, nell'ambito della dotazione organica di cui alla lettera c) del secondo comma; la dotazione organica dei singoli uffici del genio civile, ripartita per qualifiche e profili professionali, nell'ambito della dotazione organica di cui alla lettera d) del secondo comma; la ripartizione per profili professionali all'interno di ciascuna qualifica, per ciascuno degli enti regionali, nell'ambito della dotazione organica di cui alla lettera e) del secondo comma; il contingente, per ciascuno degli enti locali titolari di deleghe regionali, ripartito per qualifiche e profili professionali, nell'ambito del contingente di cui alla lettera f) del secondo comma. 7. Di tali provvedimenti, adottati dopo aver sentito le organizzazioni sindacali del personale regionale, la giunta deve dare immediata comunicazione al Consiglio. 8. Il presente articolo sostituisce l'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.