Art. 56.
                          Dotazione organica
   1. La dotazione organica complessiva del personale del ruolo unico
regionale e' stabilita come segue:
     Qualifiche funzionali             Dotazioni (n. posti)
           ---                                --
II qualifica dirigenziale . . . . . . . .      139
I qualifica dirigenziale. . . . . . . . .      356
VIII qualifica. . . . . . . . . . . . . .      940
VII qualifica . . . . . . . . . . . . . .     1127
VI qualifica. . . . . . . . . . . . . . .     1445
V qualifica . . . . . . . . . . . . . . .      272
IV qualifica. . . . . . . . . . . . . . .      880
III qualifica . . . . . . . . . . . . . .      222
II qualifica. . . . . . . . . . . . . . .        9
I qualifica . . . . . . . . . . . . . . .      --
                                             ------
                          Totale. . .         5.390
   2.  I  primi  210 posti della dotazione organica del personale del
ruolo unico regionale dell'VIII qualifica funzionale che, a decorrere
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, si renderanno
vacanti per cessazione dal servizio a qualsiasi titolo di  dipendenti
inquadrati  in  tale qualifica sono automaticamente riconvertiti, nel
rapporto di 1 a 2 e con effetto dal momento in cui le singole vacanze
si  verificano,  in posti della VII qualifica funzionale (n. 70) e in
posti della VI qualifica funzionale (n. 140).
   3.  La  riconversione  di  ciascuno dei posti di cui al precedente
comma, con le modalita' ivi  indicate,  e'  dichiarata  dalla  giunta
regionale  con  la  deliberazione  di  presa d'atto di cessazione dal
servizio del dipendente inquadrato nell'VIII qualifica funzionale.
   4.  In relazione alle esigenze di funzionalita' della Regione, per
l'attuazione dei compiti istituzionali e delle finalita' e  obiettivi
del  programma  regionale  di  sviluppo,  il consiglio regionale, con
deliberazione adottata su proposta della giunta, nel  rispetto  degli
artt. 9 e 62, secondo comma, dello Statuto, sentite le organizzazioni
sindacali  del  personale  regionale  determina,  nell'ambito   della
dotazione   organica   complessiva  del  personale  del  ruolo  unico
regionale:
    a)  la  dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche,
del consiglio regionale;
    b)  la  dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche,
del centro direzionale;
    c)  la  dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche,
degli uffici del comitato regionale di controllo;
    d)  la  dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche,
degli uffici del genio civile;
    e)  la  dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche,
di ciascuno degli enti regionali;
    f) il contingente numerico complessivo, ripartito per qualifiche,
del personale da assegnare agli enti  locali  per  l'esercizio  delle
funzioni delegate.
   5.  L'ufficio  di  presidenza del consiglio determina la dotazione
organica dei singoli dipartimenti e uffici del  consiglio  regionale,
ripartita  per  qualifiche e profili professionali, nell'ambito della
dotazione organica di cui alla lettera a) del comma precedente.
   6. La giunta regionale, con proprie deliberazioni, determina:
    la  dotazione  organica  dei  singoli  dipartimenti  e uffici del
centro direzionale, ripartita per qualifiche e profili professionali,
nell'ambito  della  dotazione  organica  di  cui  alla lettera b) del
secondo comma;
    la  dotazione  organica dei singoli uffici del comitato regionale
di controllo e delle sue sezioni decentrate, ripartita per qualifiche
e  per profili professionali, nell'ambito della dotazione organica di
cui alla lettera c) del secondo comma;
    la  dotazione  organica  dei  singoli  uffici  del  genio civile,
ripartita per qualifiche e profili professionali,  nell'ambito  della
dotazione organica di cui alla lettera d) del secondo comma;
    la ripartizione per profili professionali all'interno di ciascuna
qualifica, per  ciascuno  degli  enti  regionali,  nell'ambito  della
dotazione organica di cui alla lettera e) del secondo comma;
    il  contingente,  per  ciascuno  degli  enti  locali  titolari di
deleghe regionali, ripartito per qualifiche e profili  professionali,
nell'ambito del contingente di cui alla lettera f) del secondo comma.
   7.   Di   tali   provvedimenti,  adottati  dopo  aver  sentito  le
organizzazioni sindacali del personale regionale, la giunta deve dare
immediata comunicazione al Consiglio.
   8. Il presente articolo sostituisce l'art. 2 della legge regionale
6 settembre 1973, n. 54.