Art. 57. Norma finanziaria 1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa frote, per l'anno 1987, con i fondi stanziati dal bilancio 1987 sui capitoli di spesa 00220, 00240, 00260, 00270, 00280, 00290, 00300, 00320, 00340, 00350, 00360, 00400 e, per gli anni successivi, con i fondi che saranno stanziati dalle singole leggi di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 29 dicembre 1987 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 17 novembre 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 19 dicembre 1987.