Art. 57.
 
                          Norma finanziaria
   1.  Agli  oneri  di spesa derivanti dall'attuazione della presente
legge si fa frote,  per  l'anno  1987,  con  i  fondi  stanziati  dal
bilancio  1987  sui  capitoli  di  spesa  00220, 00240, 00260, 00270,
00280, 00290, 00300, 00320, 00340, 00350, 00360,  00400  e,  per  gli
anni  successivi,  con  i  fondi  che saranno stanziati dalle singole
leggi di bilancio.
 
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
 
   E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare
come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 29 dicembre 1987
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 17
novembre 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo  il  19
dicembre 1987.