Art. 6.
 
                           M o b i l i t a'
   1.  Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del
personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti
locali, secondo criteri e misure di salvaguardia da definire mediante
preventivo accordo decentrato con  le  rappresentanze  sindacali  del
personale.
   2.   La   giunta   regionale  determina,  d'intesa  con  gli  enti
interessati o, ove necessario,  con  le  delegazioni  rappresentative
dell'ANCI,   UPI   e   UNCEM  il  contingente  organico  per  profili
professionali del personale da trasferire,  con  i  relativi  impegni
finanziari.
   3.  Sulla base delle predette determinazioni, la giunta regionale,
gli enti e organismi  di  cui  al  precedente  comma  stabiliscono  i
correlati  piani  di  mobilita'  e  l'elenco  del personale regionale
corrispondente per profilo professionale, previa  contrattazione  dei
criteri con le organizzazioni sindacali.
   4.  Il  consiglio regionale provvede alla corrispondente riduzione
degli organici della Regione, mentre gli enti locali destinatari  del
personale   provvedono   al  conseguente  adeguamento  delle  proprie
dotazioni organiche.
   5.  Il  personale  trasferito  conserva  la posizione giuridica ed
economica  acquisita  all'atto  del   trasferimento,   ivi   compresa
l'anzianita' gia' maturata.
   6.  In  caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa
ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le
funzioni delegate, specifiche accordi con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono criteri
per il trasferimento del personale interessato.
   7.  Ferma  restando  la  disciplina della mobilita' interna di cui
all'art. 29 della  legge  regionale  6  settembre  1973,  n.  54,  la
mobilita'  esterna  del  personale  tra  la Regione e gli enti di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  1986,
n.  68  aventi sede nel territorio regionale, si attua nell'ambito di
posti disponibili per concorso pubblico secondo le modalita'  di  cui
ai successivi commi.
   8.  La  percentuale,  da stabilirsi in sede di accordo decentrato,
dei posti di ruolo  organico  che  possono  essere  coperti  mediante
trasferimento,  non  deve  superare  il  5% dei posti disponibili per
concorso pubblico.
   9. Entro il 31 ottobre di ciascuno anno, in sede di contrattazione
decentrata a livello di singolo ente, vengono individuati i posti e i
profili professionale ricopribili mediante mobilita' ed i criteri per
la formazione delle graduatorie.
   10.  I  criteri  di  cui  sopra  devono  tener  conto  dei  titoli
professionali,  dell'anzianita'  di  servizio,  della  situazione  di
famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.
   11.  Nelle  graduatorie  e'  comunque  data precedenza assoluta al
personale  che  nell'ente  di  appartenenza  si  trovi  in  posizione
soprannumeraria, ovvero in disponibilita'.
   12.  La  mobilita'  puo'  attuarsi  per  posti  di ruolo vacanti e
disponibili appartenenti  alla  stessa  qualifica  funzionale  ed  al
medesimo profilo professionale.
   13.  Gli  enti  di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68  trasmettono  alla  giunta  regionale,
entro  il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco distinto per qualifica e
profilo professionale dei posti da destinare a mobilita'  di  cui  al
comma precedente.
   14.  La  giunta  regionale  provvede,  entro  trenta  giorni, alla
pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli elenchi pervenuti, oltre
all'elenco di propria competenza.
   15.  Entro  sessanta  giorni  dalla pubblicazione, gli interessati
devono presentare all'ente presso cui aspirano ad  essere  trasferiti
documentata    e    motivata    istanza,    con    allegato   assenso
dell'amministrazione di provenienza.
   16.  Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto
il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.
   17.  I  posti  segnalati  per  la  mobilita', per i quali non sono
pervenute domande, possono essere coperti con le procedure  ordinarie
di reclutamento.
   18.   L'utilizzazione  della  mobilita'  nelle  forme  di  cui  ai
precedenti commi e'  facolta'  degli  enti  per  quanto  concerne  le
qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'ente ed i profili
professionali di VIII  qualifica  aventi  responsabilita'  di  unita'
organica.
   19. Oltre alla mobilita' di cui ai precedenti commi, e' consentito
il trasferimento del personale tra gli enti del comparto,  a  domanda
del  dipendente  motivata  e  documentata  e  previa intesa delle due
amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da  parte  di
due  dipendenti  di corrispondente livello professionale. Dei singoli
provvedimenti viene data preventiva informazione alle  organizzazioni
sindacali.  E'  consentito altresi' il trasferimento di personale tra
gli Enti del comparto sanita', a domanda motivata e  documentata  del
dipendente  interessato,  previa intesa tra gli enti e contrattazione
con le organizzazioni sindacali, a condizione dell'esistenza di posto
vacante   di   corrispondente   qualifica  e  profilo  profressionale
nell'ente di destinazione.
   20.  Per comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere
attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso  gli  enti
del  comparto  e  gli  enti del comparto sanita'. L'onere e' a carico
dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.
   21.  Il  comando  in  tali  casi, e fatti salvi quelli previsti da
norme  o  regolamenti  degli  enti  stessi,  non  puo'  avere  durata
superiore ai dodici mesi eventualmente rinnovabile.
   22.  Il  personale  trasferito  a  norma  del presente articolo, a
seguito di processi di mobilita', e' esente dall'obbligo del  periodo
di  prova,  purche'  abbia  superato analogo periodo presso l'ente di
provenienza.
   23. Il presente articolo sostituisce gli articoli 30, 30- bis, 30-
ter, 30-quater e 30-sexies della legge regionale 6 settembre 1973, n.
54.