Art. 6. M o b i l i t a' 1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali, secondo criteri e misure di salvaguardia da definire mediante preventivo accordo decentrato con le rappresentanze sindacali del personale. 2. La giunta regionale determina, d'intesa con gli enti interessati o, ove necessario, con le delegazioni rappresentative dell'ANCI, UPI e UNCEM il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire, con i relativi impegni finanziari. 3. Sulla base delle predette determinazioni, la giunta regionale, gli enti e organismi di cui al precedente comma stabiliscono i correlati piani di mobilita' e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le organizzazioni sindacali. 4. Il consiglio regionale provvede alla corrispondente riduzione degli organici della Regione, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche. 5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianita' gia' maturata. 6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifiche accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono criteri per il trasferimento del personale interessato. 7. Ferma restando la disciplina della mobilita' interna di cui all'art. 29 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, la mobilita' esterna del personale tra la Regione e gli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 aventi sede nel territorio regionale, si attua nell'ambito di posti disponibili per concorso pubblico secondo le modalita' di cui ai successivi commi. 8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico. 9. Entro il 31 ottobre di ciascuno anno, in sede di contrattazione decentrata a livello di singolo ente, vengono individuati i posti e i profili professionale ricopribili mediante mobilita' ed i criteri per la formazione delle graduatorie. 10. I criteri di cui sopra devono tener conto dei titoli professionali, dell'anzianita' di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio. 11. Nelle graduatorie e' comunque data precedenza assoluta al personale che nell'ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilita'. 12. La mobilita' puo' attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale. 13. Gli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 trasmettono alla giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilita' di cui al comma precedente. 14. La giunta regionale provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli elenchi pervenuti, oltre all'elenco di propria competenza. 15. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati devono presentare all'ente presso cui aspirano ad essere trasferiti documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'amministrazione di provenienza. 16. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno. 17. I posti segnalati per la mobilita', per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento. 18. L'utilizzazione della mobilita' nelle forme di cui ai precedenti commi e' facolta' degli enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'ente ed i profili professionali di VIII qualifica aventi responsabilita' di unita' organica. 19. Oltre alla mobilita' di cui ai precedenti commi, e' consentito il trasferimento del personale tra gli enti del comparto, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. E' consentito altresi' il trasferimento di personale tra gli Enti del comparto sanita', a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo profressionale nell'ente di destinazione. 20. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto e gli enti del comparto sanita'. L'onere e' a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente. 21. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non puo' avere durata superiore ai dodici mesi eventualmente rinnovabile. 22. Il personale trasferito a norma del presente articolo, a seguito di processi di mobilita', e' esente dall'obbligo del periodo di prova, purche' abbia superato analogo periodo presso l'ente di provenienza. 23. Il presente articolo sostituisce gli articoli 30, 30- bis, 30- ter, 30-quater e 30-sexies della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.