Art. 7. Pari opportunita' 1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne, sono definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che si concreetizzano in "azioni positive" a favore delle lavoratrici. 2. Per consentire una reale parita' uomini-donne, sono istituiti con la partecipazione delle organizzazioni sindacali appositi comitati per la pari opportunita', che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.