Art. 7.
 
                          Pari opportunita'
   1.  Al  fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una
reale  parita'  tra  uomini  e   donne,   sono   definiti,   con   la
contrattazione   decentrata,  interventi  che  si  concreetizzano  in
"azioni positive" a favore delle lavoratrici.
   2.  Per  consentire una reale parita' uomini-donne, sono istituiti
con  la  partecipazione  delle  organizzazioni   sindacali   appositi
comitati  per  la  pari  opportunita', che propongono misure adatte a
creare effettive  condizioni  di  pari  opportunita'  e  relazionano,
almeno  una  volta  all'anno,  sulle  condizioni  oggettive in cui si
trovano le lavoratrici rispetto  alle  attribuzioni,  alle  mansioni,
alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.