Art. 8. Produttivita' 1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale sono istituiti compensi incentivanti la produttivita'. 2. A tal fine, a partire dal bilancio 1987, l'apposito capitolo di spesa (fondo di produttivita') e' alimentato: dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte salari); da una quota pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto previsto nel successivo art. 16, terzo comma; dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonche' dalle economie previste dal combinato disposto dell'art. 23, comma ottavo della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 8, comma nono della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantita' di personale; tali variazini sono valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione. 3. Con l'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma, obiettivo primario e' quello di incentivare la programmazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa, finalizzando l'attivita' amministrativa anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione. 4. Nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge regionale 24 aprile 1984, n. 23, nonche' mediante la costituzione di appositi nuclei di valutazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (amministrazione-sindacati), servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, l'amministrazione regionale definisce l'impostazione complessiva di progetti di produttivita' e ne verifica periodicamente l'attuazione ed i risultati; con tali strumenti provvede altresi' allo studio di particolari sperimentazioni in riferimento: all'individuazione di indicatori di produttivita', anche differenziati, in relazione alle tipologie di attivita' realizzate; all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione; alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorita' individuate dall'amministrazione regionale. 5. In mancanza dell'individuazione degli standards di produttivita', ed in attesta dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttivita' saranno corrisposti, previo accordo decentrato, a partire dall'esercizio finanziario 1987 (fatte salve le procedure e gli accordi gia' realizzati purche' non in contrasto con le presenti indicazioni), sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture interne e approvati dall'amministrazione regionale. In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi devono essere richiesti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Ferma restando l'approvazione da parte dell'amministrazione regionale dei programmi e dei progetti di produttivita' predisposti dalle articolazioni organizzative della struttura operativa, la verifica a regime della produttivita' viene effettuata con le procedure definite a norma dei precedenti commi sulle stesse singole articolazioni organizzative, ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacita' programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita', ma anche delle capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attivita'; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili dei progetti e/o dell'articolazione organizzativa, sulla base di criteri precedentemente individuati. 7. Tutta la materia della produttivita' disciplinata nel presente articolo, afferente a piani, progetti-obiettivo, attivita', la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, e' oggetto di contrattazione decentrata. 8. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e in seguito periodicamente la giunta regionale compira' con le organizzazioni sindacali di comparto e con le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attivita' di programmazione svolta', dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. 9. Il presente articolo sostituisce l'art. 51- bis della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.