Art. 8.
                            Produttivita'
   1.   Per   il   conseguimento  degli  obiettivi  di  miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale  sono
istituiti compensi incentivanti la produttivita'.
   2. A tal fine, a partire dal bilancio 1987, l'apposito capitolo di
spesa (fondo di produttivita') e' alimentato:
    dai  fondi  straordinari  previsti  dall'art.  14 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (0,80% del  monte
salari);
    da   una  quota  pari  al  valore  di  18  ore  pro-capite  dello
straordinario da dedurre dal tetto previsto nel successivo  art.  16,
terzo comma;
    dal  50%  delle  economie  di  gestione  individuate  con criteri
oggettivi, nonche' dalle economie  previste  dal  combinato  disposto
dell'art.  23,  comma  ottavo  della  legge 28 febbraio 1986, n. 41 e
dell'art. 8, comma nono della legge 22 dicembre 1986,  n.  910.  Sono
escluse  dal  computo  delle  economie le variazioni che si producono
nella quantita' di personale;  tali  variazini  sono  valutate  nella
redazione del piano annuale d'occupazione.
   3.  Con  l'utilizzazione  del  fondo  di  cui al precedente comma,
obiettivo primario e' quello di  incentivare  la  programmazione  del
lavoro  intervenendo  contestualmente  sulle strutture organizzative,
sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa,  finalizzando
l'attivita'  amministrativa  anche  alla verifica dei risultati ed al
controllo di gestione.
   4.  Nell'ambito  delle attribuzioni previste dalla legge regionale
24 aprile 1984, n. 23, nonche' mediante la costituzione  di  appositi
nuclei  di  valutazione  ai  sensi  del  decreto del Presidente della
Repubblica  1  febbraio  1986,  n.  13  (amministrazione-sindacati),
servendosi  eventualmente  di  centri  specializzati  anche  esterni,
l'amministrazione regionale definisce l'impostazione  complessiva  di
progetti  di  produttivita' e ne verifica periodicamente l'attuazione
ed i risultati; con tali strumenti provvede altresi' allo  studio  di
particolari sperimentazioni in riferimento:
    all'individuazione   di   indicatori   di   produttivita',  anche
differenziati, in relazione alle tipologie di attivita' realizzate;
    all'individuazione  di  aree  particolarmente  significative come
microrealizzazione di processi di riorganizzazione;
    alla  progettazione  per  obiettivi  selezionati  in  relazione a
priorita' individuate dall'amministrazione regionale.
   5.    In   mancanza   dell'individuazione   degli   standards   di
produttivita',  ed  in  attesta  dell'attuazione  dei   processi   di
riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttivita' saranno
corrisposti, previo  accordo  decentrato,  a  partire  dall'esercizio
finanziario  1987  (fatte  salve  le  procedure  e  gli  accordi gia'
realizzati purche' non in contrasto  con  le  presenti  indicazioni),
sulla  base  di  programmi  e  progetti-obiettivo  predisposti  dalle
strutture interne e approvati dall'amministrazione regionale. In sede
di  prima  applicazione  i  progetti  ed  i  programmi  devono essere
richiesti entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge.
   6.  Ferma  restando  l'approvazione  da parte dell'amministrazione
regionale dei programmi e dei progetti di  produttivita'  predisposti
dalle  articolazioni  organizzative  della  struttura  operativa,  la
verifica  a  regime  della  produttivita'  viene  effettuata  con  le
procedure  definite a norma dei precedenti commi sulle stesse singole
articolazioni organizzative, ed i relativi compensi incentivanti sono
corrisposti  ad  obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della
capacita' programmatica  progettuale  degli  uffici  e  di  parametri
oggettivi  quali il tempo ed il livello di professionalita', ma anche
delle capacita'  di  iniziativa  e  dell'impegno  partecipativo  alla
realizzazione  dei  progetti  o  attivita';  la valutazione di questi
ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili  dei
progetti  e/o dell'articolazione organizzativa, sulla base di criteri
precedentemente individuati.
   7.  Tutta la materia della produttivita' disciplinata nel presente
articolo, afferente a piani, progetti-obiettivo, attivita',  la  loro
verifica  attuativa,  i  criteri,  le forme e i modi per l'erogazione
delle risorse ai dipendenti, e' oggetto di contrattazione decentrata.
   8.  Dopo tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e in
seguito  periodicamente  la  giunta   regionale   compira'   con   le
organizzazioni   sindacali   di  comparto  e  con  le  confederazioni
maggiormente  rappresentative,  unitamente  a  rappresentanti   delle
associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica,
un bilancio dell'attivita' di programmazione svolta',  dei  risultati
ottenuti,   degli   eventuali  ostacoli  incontrati,  allo  scopo  di
rimuoverli e di dare piena attuazione allo  spirito  e  alla  lettera
delle   intese   intercompartimentali   e  di  comparto  tendenti  ad
accrescere la produttivita', l'efficienza e  l'efficacia  dell'azione
amministrativa.
   9.  Il  presente  articolo  sostituisce l'art. 51- bis della legge
regionale 6 settembre 1973, n. 54.