Art. 9.
 
                           Progetti pilota
   1.  La  giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali
di comparto, valuta  le  proprie  specifiche  esigenze  operative  in
relazione  al programma di cui all'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, al fine  di  predisporre  i
progetti   pilota,  compatibili  con  le  disponibilita'  finanziarie
previste dalle specifiche norme in materia.