Art. 9. Progetti pilota 1. La giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali di comparto, valuta le proprie specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, al fine di predisporre i progetti pilota, compatibili con le disponibilita' finanziarie previste dalle specifiche norme in materia.