Art. 10. Smaltimento rifiuti (programma 1.2.4.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 31, comma terzo, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e' autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 1990. 2. Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al cap. 2920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990. 3. Per le finalita' previste dall'art. 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1988. 4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al cap. 2921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 5. Per le finalita' previste dagli articoli 5 comma primo, lettera h), 25, commi secondo e terzo, 26, comma terzo, e 27 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. 6. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al cap. 2923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.