Art. 10.
                Smaltimento rifiuti (programma 1.2.4.)
 
   1.  Per  le  finalita' previste dall'art. 31, comma terzo, lettera
a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e' autorizzata  la
spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 1990.
   2. Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al cap. 2920
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990.
   3.  Per le finalita' previste dall'art. 33 della legge regionale 7
settembre 1987, n. 30, e' autorizzata la spesa di  lire  500  milioni
per l'anno 1988.
   4.  Il  predetto  onere di lire 500 milioni fa carico al cap. 2921
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   5. Per le finalita' previste dagli articoli 5 comma primo, lettera
h), 25, commi secondo e terzo, 26, comma  terzo,  e  27  della  legge
regionale   7   settembre  1987,  n.  30,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in  ragione  di  lire  200
milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
   6.  Il  predetto  onere di lire 600 milioni fa carico al cap. 2923
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.