Art. 11.
                 Edilizia pubblica (programma 1.2.5.)
 
   1.  Per  le finalita' previste dall'art. 1 della legge regionale 4
maggio 1978, n. 33, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'
autorizzato,  nell'anno  1988,  il  limite  d'impegno  di  lire 1.000
milioni.
   2.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
   3.  L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  2980  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
   5.  Per  le finalita' previste dall'art. 2 della legge regionale 4
maggio 1978,  n.  33,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'
autorizzata  la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in
ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
   6.  Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al cap. 2981
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   7.  Per le finalita' previste dall'art. 7 della legge regionale 26
ottobre 1987, n. 34, sono autorizzati, due limiti d'impegno  di  lire
200 milioni, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1988 e dall'anno
1989.
   8.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente  misura:
    lire 200 milioni per l'anno 1988;
    lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1997;
    lire 200 milioni per l'anno 1998.
   9.  L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  2990  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   10.  Le  annualita'  autorizzate  per  gli  anni  dal 1991 al 1998
faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per  gli  anni
medesimi.