Art. 12.
      Edilizia di interesse pubblico (programmi 1.2.5. e 1.2.6.)
 
   1.  Per le finalita' previste dal comma secondo, dell'art. 7- ter,
della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, cosi'  come  inserito  con
l'art.   1  della  legge  regionale  23  dicembre  1985,  n.  53,  e'
autorizzato, nell'anno 1988, il limite d'impegno di lire 500 milioni.
   2.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
   3.  L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  2987  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
  5.  Per  le  finalita'  previste dal comma terzo, dell'art. 7- ter,
della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, cosi'  come  inserito  con
l'art.   1  della  legge  regionale  23  dicembre  1985,  n.  53,  e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa  in
ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
   6.  Il  predetto onere di lire 2.000 milioi fa carico al cap. 2988
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   7. Per le finalita' previste dalla legge regionale 15 giugno 1984,
n. 19, e' autorizzato, nell'anno 1988, il limite  d'impegno  di  lire
300 milioni.
   8.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
   9.  L'onere  complessivo  di lire 900 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  3041  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   10.  Le  annualita'  autorizzate  per  gli  anni  dal 1991 al 1997
faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per  gli  anni
medesimi.