Art. 13.
         Parchi urbani e verde attrezzato (programma 1.5.3.)
 
   1.  Per  le  finalita' previste dall'art. 10, comma secondo, della
legge regionale 30 agosto 1986, n. 39, e'  autorizzata  la  spesa  di
lire 1.350 milioni per l'anno 1989.
   2.  Il predetto onere di lire 1.350 milioni fa carico al cap. 2391
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990.