Art. 13. Parchi urbani e verde attrezzato (programma 1.5.3.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 10, comma secondo, della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39, e' autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni per l'anno 1989. 2. Il predetto onere di lire 1.350 milioni fa carico al cap. 2391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.