Art. 14. Distribuzione del gas metano (programma 1.6.1.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 3, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e' autorizzato, nell'anno 1988, il limite d'impegno di lire 500 milioni. 2. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997. 3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al cap. 3093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi. 5. Per le finalita' previste dall'art. 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1990. 6. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al cap. 3095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.