Art. 14.
           Distribuzione del gas metano (programma 1.6.1.)
 
   1.  Per le finalita' previste dall'art. 3, lettera a), della legge
regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l'art. 1 della
legge  regionale  27  dicembre 1986, n. 60, e' autorizzato, nell'anno
1988, il limite d'impegno di lire 500 milioni.
   2.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
   3.  L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  3093  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
   5.  Per le finalita' previste dall'art. 3, lettera b), della legge
regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l'art. 1 della
legge  regionale  27 dicembre 1986, n. 60, e' autorizzata la spesa di
lire 10.000 milioni per l'anno 1990.
   6. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al cap. 3095
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990.