Art. 19.
                 Incremento della produzione legnosa
                          (programma 1.4.1.)
 
   1.  Per le finalita' previste dall'art. 3 della legge regionale 20
dicembre 1976, n. 65, e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni per
l'anno 1990.
   2.  Il  predetto  onere di lire 600 milioni fa carico al cap. 4063
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990.