Art. 19. Incremento della produzione legnosa (programma 1.4.1.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1990. 2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al cap. 4063 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.