Art. 2.
                Edilizia agevolata (programma 1.1.1.)
 
   1.  Per  le  finalita' previste dagli articoli 88 e 94 della legge
regionale 1 settembre 1982, n. 75, e' autorizzato,  nell'anno  1988,
il limite d'impegno di lire 9.500 milioni.
   2.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
9.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
   3. L'onere complessivo di lire 28.500 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  2615  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.