Art. 20. Strutture ospedaliere (programma 2.1.3.) 1. Per le finalita' previste dalla legge regionale 21 novembre 1983, n. 81, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al cap. 4794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.