Art. 20.
               Strutture ospedaliere (programma 2.1.3.)
 
   1.  Per  le  finalita'  previste dalla legge regionale 21 novembre
1983, n. 81, e' autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire  10.000
milioni,  suddivisa  in  ragione  di  lire 5.000 milioni per ciascuno
degli anni 1988 e 1989.
   2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al cap. 4794
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.