Art. 21.
                Presidi di dialisi (programma 2.1.4.)
 
   1.  Per le finalita' previste dalla legge regionale 7 giugno 1979,
n. 26, come modificata con  l'art.  10,  comma  quarto,  della  legge
regionale   17   dicembre  1984,  n.  52,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in  ragione  di  lire  300
milioni per l'anno 1988 e di lire 400 milioni per l'anno 1990.
   2.  Il  predetto  onere di lire 700 milioni fa carico al cap. 4880
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.