Art. 22.
        Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici
                          (programma 2.1.8.)
 
   1. Per le finalita' previste dall'art. 17, lettera c), della legge
regionale  23  dicembre  1980,  n.  72,  e'  autorizzata   la   spesa
complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000
milioni per l'anno 1988 e di lire 500 milioni per l'anno 1989.
   2.  Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al cap. 5110
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.