Art. 22. Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici (programma 2.1.8.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 17, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1988 e di lire 500 milioni per l'anno 1989. 2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al cap. 5110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.