Art. 23. Funzioni socio-assistenziali (programma 2.1.2.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 5, della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 850 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l'anno 1988, e di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 2. Il predetto onere di lire 850 milioni fa carico al cap. 5204 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.