Art. 23.
           Funzioni socio-assistenziali (programma 2.1.2.)
 
   1. Per le finalita' previste dall'art. 5, della legge regionale 16
giugno 1983, n. 56, e' autorizzata la spesa complessiva di  lire  850
milioni,  suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l'anno 1988, e
di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
   2.  Il  predetto  onere di lire 850 milioni fa carico al cap. 5204
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.