Art. 24. Edilizia scolastica (programma 2.3.1.) 1. Le annualita' relative al limite d'impegno di lire 350 milioni, autorizzato con l'art. 45 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed iscritte sul cap. 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, vengono ridotte di lire 166 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2005. 2. Per le finalita' previste dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come sostituiti con l'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, e' autorizzato, nell'anno 1988, il limite d'impegno di lire 416 milioni. 3. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 416 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007. 4. L'onere complessivo di lire 1.248 milioni, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al cap. 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 5. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi. 6. Per le finalita' previste dal Capo I, art. 6, della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, cosi' come sostituito con l'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1989. 7. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al cap. 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.