Art. 24.
                Edilizia scolastica (programma 2.3.1.)
 
   1. Le annualita' relative al limite d'impegno di lire 350 milioni,
autorizzato con l'art. 45 della legge regionale 29 gennaio  1985,  n.
8,  ed  iscritte  sul cap. 5710 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale 1988-1990 e del bilancio  per  l'anno  1988,
vengono  ridotte di lire 166 milioni per ciascuno degli anni dal 1988
al 2005.
   2. Per le finalita' previste dagli articoli 2 e 5 del Capo I della
legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni  ed
integrazioni,   cosi'  come  sostituiti  con  l'art.  1  della  legge
regionale 23 agosto 1984, n. 37, e' autorizzato, nell'anno  1988,  il
limite d'impegno di lire 416 milioni.
   3.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
416 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
   4.  L'onere complessivo di lire 1.248 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  5710  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   5. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
   6.  Per  le  finalita'  previste  dal  Capo I, art. 6, della legge
regionale 30  agosto  1976,  n.  48,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,   cosi'  come  sostituito  con  l'art.  1  della  legge
regionale 23 agosto 1984, n. 37, e'  autorizzata  la  spesa  di  lire
2.000 milioni per l'anno 1989.
   7.  Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al cap. 5715
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990.