Art. 25. Diritto allo studio (programma 2.3.2.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 2, della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 52, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per l'anno 1988. 2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al cap. 5768 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte con la maggior entrata di pari importo prevista al cap. 1061 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci.