Art. 25.
                Diritto allo studio (programma 2.3.2.)
 
   1. Per le finalita' previste dall'art. 2, della legge regionale 1
dicembre 1986, n. 52, e' autorizzata la  spesa  complessiva  di  lire
2.000 milioni per l'anno 1988.
   2.  Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al cap. 5768
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   3.  Al  predetto  onere  di lire 2.000 milioni si fa fronte con la
maggior entrata di pari importo prevista al cap. 1061 dello stato  di
previsione dell'entrata dei precitati bilanci.