Art. 26. Centri di formazione professionale (programma 2.4.2.) 1. Per le finalita' previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1990. 2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al cap. 6360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 3. Per le finalita' previste dall'art. 9, comma primo, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1990. 4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al cap. 6362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.