Art. 27.
              Edilizia universitaria (programma 2.3.3.)
 
   1.  Per  le  finalita'  previste  dagli articoli 1 e 2 della legge
regionale 5 aprile 1985, n. 18, e' autorizzata la  spesa  complessiva
di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per
ciascuno degli anni 1989 e 1990.
   2.  Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al cap. 5868
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990.