Art. 27. Edilizia universitaria (programma 2.3.3.) 1. Per le finalita' previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 18, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al cap. 5868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.