Art. 29.
         Istituzioni scientifiche (programmi 2.3.3. e 2.3.5.)
 
   1.  Per  le  finalita'  previste  dall'art. 49, comma primo, della
legge regionale 29 gennaio  1985,  n.  8,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva  di  lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500
milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
   2.  Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al cap. 5867
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   3.  Per le finalita' previste dall'art. 46, decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo  1978,  n.  102,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di lire 500 milioni per l'anno 1989.
   4.  Il  predetto  onere di lire 500 milioni fa carico al cap. 5980
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990.
   5.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a concedere una
sovvenzione annua all'"Istituto internazionale di studi  sui  diritti
dell'uomo" di Trieste, con sede in Trieste.
   6.  Per  la  concessione  di  detta  sovvenzione  si  applicano le
modalita' previste dall'art. 2 della legge regionale 4  aprile  1986,
n. 12.
   7. La spesa derivante dall'applicazione del comma quinto fa carico
per complessive  lire  300  milioni  al  cap.  5838  dello  stato  di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   8.  Ai  sensi  dell'art.  2, comma primo, della legge regionale 20
gennaio  1982,  n.  10,  il  precitato  cap.  5838  viene   riportato
nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.