Art. 29. Istituzioni scientifiche (programmi 2.3.3. e 2.3.5.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 49, comma primo, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al cap. 5867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 3. Per le finalita' previste dall'art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni per l'anno 1989. 4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al cap. 5980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990. 5. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere una sovvenzione annua all'"Istituto internazionale di studi sui diritti dell'uomo" di Trieste, con sede in Trieste. 6. Per la concessione di detta sovvenzione si applicano le modalita' previste dall'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12. 7. La spesa derivante dall'applicazione del comma quinto fa carico per complessive lire 300 milioni al cap. 5838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 8. Ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato cap. 5838 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.