Art. 3.
              Edilizia convenzionata (programma 1.1.1.)
 
   1.  Per  le  finalita' previste dagli articoli 85 e 94 della legge
regionale 1 settembre 1982, n. 75, e' autorizzato,  nell'anno  1988,
il limite di impegno di lire 4.000 milioni.
   2.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
   3. L'onere complessivo di lire 12.000 milioni, corrispondente alle
annualita' autorizzate dal 1988 al 1990, fa carico al  capitolo  2613
dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.