Art. 3. Edilizia convenzionata (programma 1.1.1.) 1. Per le finalita' previste dagli articoli 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e' autorizzato, nell'anno 1988, il limite di impegno di lire 4.000 milioni. 2. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007. 3. L'onere complessivo di lire 12.000 milioni, corrispondente alle annualita' autorizzate dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.