Art. 31.
            Servizi bibliotecari, museali ed archivistici
                          (programma 2.3.7.)
 
   1.  Per  le  finalita'  previste  dagli  art.  46 e 47 della legge
regionale  18  novembre  1976,  n.  60,  e'  autorizzata   la   spesa
complessiva  di  lire  120  milioni,  suddivisa in ragione di lire 20
milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, e lire  80  milioni  per
l'anno 1990.
   2.  Il  predetto  onere di lire 120 milioni fa carico al cap. 6140
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   3. Le annualita' relative al limite d'impegno di lire 200 milioni,
autorizzato con l'art. 21 della legge regionale 24  luglio  1986,  n.
30,  ed  iscritte sul cap. 6145 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale 1988-1990 e del bilancio  per  l'anno  1988,
vengono ridotte di L. 111.200.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al
2005.
   4.  Per le finalita' previste dall'art. 5 della legge regionale 24
luglio  1986,  n.  30  e'  autorizzato,  nell'anno  1988,  il  limite
d'impegno di L. 311.200.000.
   5.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
311.200.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
   6.  L'onere  complessivo  di lire 933.600.000, corrispondente alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990,  fa  carico  al
cap.  6145  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   7. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.