Art. 34. Impianti sportivi (programma 2.5.1.) 1. Per la concessione dei contributi annui previsti dall'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzato, nell'anno 1988, un limite d'impegno di lire 800 milioni. 2. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007. 3. L'onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al cap. 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi. 5. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, modificato ed integrato con l'art. 26, commi primo, e secondo, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dell'art. 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1988 e lire 1.500 milioni per l'anno 1989. 6. Il predetto onere di lire 1.800 milioni fa carico al cap. 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 7. Per le finalita' previste dal combinato disposto dell'art. 3, comma primo, lettera a), e del comma secondo della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 8. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al cap. 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.