Art. 35. Consorzi di produzione agricola (programma 3.1.5.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 16 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1990. 2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al cap. 7480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.