Art. 35.
                   Consorzi di produzione agricola
                          (programma 3.1.5.)
 
   1. Per le finalita' previste dall'art. 16 della legge regionale 23
agosto 1985, n. 45, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000
milioni,  suddivisa  in  ragione  di  lire 1.000 milioni per ciascuno
degli anni 1988 e 1990.
   2.  Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al cap. 7480
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.