Art. 36. Anticipazioni ai consorzi agricoli (programma 3.1.5.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.000 milioni per l'anno 1990. 2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al cap. 7502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 3. I rientri previsti dall'art. 1 del comma secondo della precitata legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul cap. 1532 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.