Art. 36.
        Anticipazioni ai consorzi agricoli (programma 3.1.5.)
 
   1.  Per le finalita' previste dall'art. 1 della legge regionale 20
giugno 1983, n. 61, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000
milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1988 e
lire 2.000 milioni per l'anno 1990.
   2.  Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al cap. 7502
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   3.  I  rientri  previsti  dall'art.  1  del  comma  secondo  della
precitata legge regionale 20 giugno 1983, n. 61,  saranno  introitati
sul  cap.  1532  dello  stato di previsione dell'entrata del bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.