Art. 37. Finanziamenti straordinari all'E.R.S.A. (programma 3.1.5.) 1. Per le finalita' previste dall'art. 4 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1988. 2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al cap. 7464 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 3. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura un finanziamento straordinario per la realizzazione e la gestione del servizio agro-metereologico regionale. 4. Per le finalita' previste dal comma terzo e' autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. 5. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al cap. 7513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 6. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura un finanziamento straordinario per la realizzazione di investimenti nelle aziende agricole di proprieta' regionale ed affidate in conduzione all'Ente medesimo. 7. Per le finalita' previste dal comma sesto e' autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. 8. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al cap. 7514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.