Art. 37.
               Finanziamenti straordinari all'E.R.S.A.
                          (programma 3.1.5.)
 
   1.  Per le finalita' previste dall'art. 4 della legge regionale 26
agosto 1983, n. 74, e' autorizzata la spesa di lire 500  milioni  per
l'anno 1988.
   2.  Il  predetto  onere di lire 500 milioni fa carico al cap. 7464
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   3. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Ente
regionale  per  lo   sviluppo   dell'agricoltura   un   finanziamento
straordinario  per  la  realizzazione  e  la  gestione  del  servizio
agro-metereologico regionale.
   4.  Per  le  finalita'  previste dal comma terzo e' autorizzata la
spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione  di  lire
300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
   5.  Il  predetto  onere di lire 900 milioni fa carico al cap. 7513
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   6. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Ente
regionale  per  lo   sviluppo   dell'agricoltura   un   finanziamento
straordinario  per  la  realizzazione  di  investimenti nelle aziende
agricole di proprieta' regionale ed affidate in  conduzione  all'Ente
medesimo.
   7.  Per  le  finalita'  previste dal comma sesto e' autorizzata la
spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione  di  lire
300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
   8.  Il  predetto  onere di lire 900 milioni fa carico al cap. 7514
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.